Volevo come prima cosa ringraziare l'amico Ste75 per la segnalazione di questo argomento molto importante, leggete bene!!
Vi riporto ciò che mi ha inviato tramite un documento PDF.
"""ATTENZIONE: dal 1° Gennaio 2013 non ci saranno più i consueti 15
giorni di tolleranza dalla data di scadenza della polizza di
assicurazione: PASSAPAROLA!
A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si
rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo
la scadenza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto
al sequestro del veicolo.
Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola
di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita
una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto
la disdetta, poteva comunque giovare della copertura assicurativa pur in assenza
di pagamento del premio. Con la conseguenza che all’automobilista non veniva elevata
alcuna multa se trovato con l’assicurazione scaduta purché entro i quindici giorni
successivi a detta scadenza.
Tuttavia, una recentissima riforma [Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto
l’art. 170-bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)], a tutti passata
inosservata, ha cambiato questa regola. Dal primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di
assicurazione obbligatoria RCA l’assicurato non potrà più beneficiare, alla
scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà
il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata
massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato
saranno nulle.
Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la
nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.
In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito
rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti
la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
originariamente pattuito.
Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze
dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il “vecchio”
periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro
immediato del veicolo finalizzato alla confisca.
Fonte: www.laleggepertutti.it"""