Tutti sappiamo del termine limite fissato al 15 novembre per montare le gomme invernali.
I motivi della sostituzione sono diversi:
1-maggior sicurezza nella circolazione su fondo sdrucciolevole (bagnato/gelo/neve)
2-abbiamo il vantaggio di non dover affrontare il montaggio delle catene quando nevica (tranne le zone in cui la neve è di casa
e potrebbe esssere necessario ugualmente)
3-non dobbiamo temere i vincoli legati alla circolazione (in autostrada/extraurbane principali/altre strade normate dal regolamento locale) quando ci spostiamo in zone non conosciute o per impellente necessità (non avendo quindi il tempo da dedicare alla sostituzione delle gomme)
4-non corriamo il rischio delle sanzioni
5-non corriamo il rischio del "diritto di rivalsa" della compagnia assicuratrice in caso di coinvolgimento in sinistro stradale
Vanno bene tutte le gomme idonee al nostro veicolo (notazione sul libretto di circolazione) con la dicitura M+S, prendendo in considerazione anche le gomme ricostruite, le gomme sottomarca, le gomme 4 stagioni.
È possibile anche montare altri dispositivi antisdrucciolevoli se conformi alla:
-norma UNI 11313 (che dal 1 aprile 2013 sostituisce l'omologazione CUNA NC 178-01)
-norme ON V5117, ON V5119 o ON V5119
-norma ON V5121 (in merito alle "calze da neve") grazie al ricorso presentato da un produttore e alla relativa circolare del ministero dell'Interno prot. nr. 300/A/8321/13/105/1/2 del 05.11.2013
-altri dispositivi legalmente fabbricati e/o commercializzati in Unione Europea, Turchia e nello spazio EFTA purchè equivalenti UNI 11313 e ON V5117 in termini di affidablità e sicurezza (dotati di certificazioni ed indicazioni di utilizzo, come previsto dal decreto ministero Infrastrutture e Trasporti del 10 maggio 2011).
Ricordiamoci che il limite di legge dello spessore minimo 1,6 mm per gli autoveicoli non è indice di sicurezza in condizioni sdrucciolevoli (per la pioggia il minimo tecnico è 3 mm per la neve il minimo tecnico è 4 mm).
Questo segnale
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]viene posto sulle carreggiate in maniera permanente, di conseguenza il suo obbligo va rispettato dal punto in cui è situato nei casi in cui c'è neve sulla carreggiata (anche a tratti) oppure quando è ipotizzabile la presenza di ghiaccio. Inoltre stabilisce l'obbligo di avere le catene A BORDO da montare se effettivamente necessario per mantenere l'aderenza (questo è il classico aspetto giuridico delle norme italiane che rimandano alla responsabilità del conducente..ivi compresa la responsabilità legale).
Le sanzioni sono:
-Centro abitato: minima di
41,00 euro, art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada.
-Fuori dai centri abitati: minima di
84,00 euro, art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada.
In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell'articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli oppure (sulle autostrade/strade extraurbane principali) di abbandonare la strada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).
Quando non viene rispettato l'ordine è prevista la decurtazione di 3 punti.
Diversa è la situazione dettata dal segnale composito con carattere di prescrizione:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]che stabilisce un arco temporale indipendente dalla reale condizione atmosferica/fondo stradale...quindi deve essere sempre rispettato anche se ci sono 25°C e il sole
.
Buona circolazione a tutti